Premesso che lo ius variandi previsto dall’art. 118, co. 1, T.U.B. è utilizzabile solo per le modifiche di una clausola preesistente, ma non per l’introduzione di una nuova clausola, la proposta di modifica unilaterale del contratto avendo a oggetto la sostituzione della “commissione di massimo scoperto” con un nuovo regime commissionale (“corrispettivo sull’accordato”) deve ritenersi introduttiva di una (vera e propria) nuova clausola laddove lo stesso preponente dia atto, nella suddetta proposta di modifica, del fatto che tali regimi commissionali siano tra loro reciprocamente “alternativi”. Ciò implica che non sia al contempo sostenibile che trattasi di mera modificazione, e piuttosto debba trattarsi di introduzione di clausola nuova, sottratta perciò allo speciale sistema di formazione della volontà comune delle parti che è nell’art. 118 T.U.B..