Il contratto di deposito titoli in amministrazione rientra tra le operazioni e servizi bancari e finanziari di cui al paragrafo 4 delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie emanate dalla Banca d’Italia il 18 giugno 2009. Tale contratto, infatti, pur svolgendo una funzione normalmente ancillare rispetto alla prestazione di servizi d’investimento, resta pur sempre un contratto avente una causa tipica e non avente come oggetto specifico la prestazione di servizi di investimento, e soprattutto non toglie che esso serva a disciplinare, sotto un particolare, delicato profilo, il rapporto fra la banca ed i propri clienti, una volta che sia compiuto il servizio di investimento, nella forma dell’acquisto dei titoli sul mercato, assicurando loro così una specifica, differente, utilità; vale a dire la cooperazione dell’intermediario nell’esercizio dei diritti inerenti alle azioni in portafoglio.