La scelta di esternalizzare le attività di invio delle comunicazioni, se costituisce una legittima opzione di tipo organizzativo da parte dell’intermediario, non può tuttavia valere ad esonerarlo in via di principio dalla responsabilità per il mancato tempestivo invio di comunicazioni – specie quando, come nel caso di specie, la comunicazione è finalizzata a mettere il destinatario in condizione di esercitare diritti con brevissimo termine di decadenza – potendo essere siffatta responsabilità esclusa, invece, solo dalla prova specifica di aver impiegato tutta la necessaria diligenza nelle attività di invio delle comunicazioni, e che dunque il ritardo nella ricezione da parte del cliente è imputabile davvero ad un fatto estraneo alla propria organizzazione di impresa (ad esempio attraverso la dimostrazione di una data di consegna delle lettera all’impresa specializzata caratterizzata da congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine fissato al destinatario; circostanza, questa, che nella presente fattispecie l’intermediario non si è, invece, affatto preoccupato di documentare, tale non potendosi considerare la semplice indicazione della data apposta sulla lettera da spedire al cliente).