Deve escludersi la responsabilità dell’intermediario il quale abbia provveduto a negoziare per conto del cliente i diritti di opzione da quest’ultimo non esercitati – così come prescrive l‘art. 1838 cod. civ., per il caso in cui il titolare delle azioni in deposito non faccia pervenire alcuna istruzione – ciò che allora vale ad escludere l’esistenza di un danno in capo al cliente e riconducibile all’impossibilità di negoziare i diritti di sottoscrizione. Né a conclusione diversa potrebbe, d’altra parte, pervenirsi individuando il danno nel pregiudizio patrimoniale derivante dalla mancata sottoscrizione delle nuove azioni, quantomeno in difetto della prova che in presenza di una comunicazione tempestiva la sua scelta di investimento si sarebbe orientata non già nel senso della vendita dei diritti di opzione sul mercato ma nel senso della sottoscrizione delle nuove azioni, ovvero, in ogni caso, del fatto che dalla mancata sottoscrizione sia derivato un danno patrimoniale per il cliente.