Nel caso in cui la banca addebiti al cliente, per il saldo negativo determinato dalle spese dovute periodicamente per la tenuta del conto non altrimenti alimentato, una somma corrispondente alla “penale passaggio debito c/c non affidati”, laddove l’ammontare della penale convenzionale sia calcolabile in un importo fisso, deve ritenersi eccessivamente oneroso la relativa clausola negoziale, la quale genera un effetto iniquo stante la previsione di una pena privata assolutamente insensibile non soltanto alla natura del debito ma altresì totalmente incommensurabile all’entità del debito in relazione alla cui sola formazione essa si rende applicabile. In casi siffatti, l’equa diminuzione di quest’ultima, perciò, va operata rapportando la misura della penale, allorchè il debito originario sia inferiore all’importo minimo della pena privata, a un importo al massimo pari, e comunque non maggiore, del debito principale, iniqua riuscendo ogni esuberanza rispetto al limite suddetto.