Un obbligo generale di far credito è certamente estraneo allo statuto delle imprese bancarie, la cui attività deve ispirarsi ai principi di una “sana e prudente gestione” e deve essere esercitata avendo riguardo “alla stabilità complessiva, all’efficienza e alla competitività del sistema finanziario” (arg. ex art. 5, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385). L’inesistenza di un obbligo siffatto non esclude tuttavia la possibilità di riconoscere che, in determinate ipotesi, il mancato accoglimento della richiesta di credito possa essere fonte di responsabilità per le banche, laddove contrario ai principi di correttezza e buona fede. Non vi è quindi dubbio che la mancata erogazione del credito, senza alcun plausibile motivo, dopo aver ingenerato nel cliente il ragionevole affidamento sull’esito positivo della trattativa, esponga la banca a responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c..