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Dossier

Utilizzo fraudolento | Limiti | Obblighi di custodia | Presunzioni | Bancomat | Furto | Colpa grave

Collegio di Roma, 31 maggio 2010, n.473

29 Giugno 2011

 

La sussistenza della colpa grave o di altro inadempimento del titolare della carta bancomat rispetto agli obblighi di custodia della carta e del PIN non possono desumersi dalla mera circostanza che l’utilizzo della carta ai fini di prelievo degli importi contestati sia stato accompagnato dalla digitazione del PIN da parte del malintenzionato. Altresì, il fatto che i prelevamenti indebiti siano avvenuti a poco più di venti minuti dal furto fa pensare che il PIN sia stato acquisito dai malviventi non al momento del furto, ma già anteriormente ad esso. È noto infatti che le tecniche di acquisizione dei codici identificativi personali, necessari per l’utilizzo di dispositivi quali carte di pagamento o altri, sono oggi molto sofisticate, sicché l’acquisizione di tali dati da parte di terzi può prescindere da qualsiasi forma di negligenza del titolare della carta.


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