WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12


WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca
www.dirittobancario.it
Dossier

Responsabilità della banca | Natura | Centrale dei rischi | Segnalazioni illegittime

Collegio di Milano, 16 luglio 2010, n.746

29 Giugno 2011

 

La responsabilità dell’intermediario per illegittima segnalazione in una centrale rischi va ricondotta nell’alveo della cd. “responsabilità da false o inesatte informazioni”, area nella quale vengono ricomprese fattispecie eterogenee, il cui elemento caratterizzante è la liceità dell’attività informativa svolta dalla banca. Il disvalore della condotta, pertanto, non riguarda la diffusione della notizia in sé, ma l’erroneità del dato rilasciato. Da tale comportamento dell’intermediario può discendere, quindi: da un lato, un illecito extracontrattuale per lesione di un diritto soggettivo perfetto riconducibile alla categoria dei cd. diritti della personalità (diritto all’immagine, alla riservatezza, alla reputazione, etc.); dall’altro lato, in considerazione del rapporto contrattuale in essere può integrare la violazione degli obblighi di protezione discendenti dalla clausola di buona fede in executivis (tra i quali, è ricompreso quello relativo alla verifica della correttezza delle informazioni rese a terzi).


WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/12


WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12

Iscriviti alla nostra Newsletter