La responsabilità dell’intermediario per illegittima segnalazione in una centrale rischi va ricondotta nell’alveo della cd. “responsabilità da false o inesatte informazioni”, area nella quale vengono ricomprese fattispecie eterogenee, il cui elemento caratterizzante è la liceità dell’attività informativa svolta dalla banca. Il disvalore della condotta, pertanto, non riguarda la diffusione della notizia in sé, ma l’erroneità del dato rilasciato. Da tale comportamento dell’intermediario può discendere, quindi: da un lato, un illecito extracontrattuale per lesione di un diritto soggettivo perfetto riconducibile alla categoria dei cd. diritti della personalità (diritto all’immagine, alla riservatezza, alla reputazione, etc.); dall’altro lato, in considerazione del rapporto contrattuale in essere può integrare la violazione degli obblighi di protezione discendenti dalla clausola di buona fede in executivis (tra i quali, è ricompreso quello relativo alla verifica della correttezza delle informazioni rese a terzi).