Laddove il cliente lamenti il fatto che, a seguito dell’illegittima segnalazione in una centrale rischi, non abbia potuto disporre tempestivamente di una somma di denaro che gli sarebbe servita per acquisire un immobile che ha dovuto acquistare in epoca successiva a condizioni meno favorevoli, tale danno derivante dalla perduta occasione contrattuale, c.d. danno da perdita di chance, in assenza di elementi utili di quantificazione per il giudice, può essere liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c.. Resta inteso l’onere in capo al cliente di provare gli elementi atti a dimostrare, pure se solo in modo presuntivo e basato su un calcolo delle probabilità, la possibilità che avrebbe avuto di conseguire un vantaggio, posto che la valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. presuppone che risulti comprovata comunque, l’esistenza di un danno risarcibile.