In materia di carte di credito, pur in presenza di un giustificato motivo di recesso, le modalità e i tempi di attuazione dello scioglimento unilaterale del contratto non escludono (anzi, integrano) l’illiceità dell’anteriore comportamento dell’intermediario, che dovrà però essere allegato e provato dal cliente nelle sue peculiari conseguenze dannose (nel caso di specie, l’inibizione all’uso della carta da parte della banca era stata incontrovertibilmente realizzata sin dal 17 novembre 2009 nei confronti del cliente senza alcuna previa “comunicazione scritta”, ovvero, con comunicazione inviata dalla banca solamente in data 15 dicembre 2009 che però non risulta mai effettivamente pervenuta nella disponibilità del destinatario).