Nel caso in cui la Banca abbia effettuato il versamento degli importi degli assegni, di cui il cliente chiede la restituzione, al Fondo entro il termine di legge del 31 marzo 2009, ed il cliente entro detto termine non abbia avanzato alcuna richiesta di annullamento dei titoli, presentando gli originali degli stessi, appare evidente che, stante quanto espressamente previsto dall’art. 1, comma 345-ter della L. 23 dicembre 2005 n. 266, introdotto dall’articolo 3, comma 2- bis, del D.L. 28 agosto 2008, n. 134 e successivamente modificato dall’art. 4, comma 1 – bis, del D.L. 9 ottobre 2008, n. 155, il diritto del richiedente l’emissione dell’assegno circolare, alla restituzione del relativo importo, va esercitato nei confronti del Fondo.