L’art. 119, comma 4, del T.U.B., pur non specificando le modalità attraverso cui il cliente deve effettuare la richiesta di copia della documentazione inerente il rapporto con la banca, deve essere interpretato in senso estensivo, sia per quanto riguarda la forma della richiesta (la norma non richiede alcun onere formale sicché l’interessato resta libero di manifestare la sua volontà di entrare in possesso della documentazione “de qua” in qualsiasi modo che sia idoneo ad esplicitare con chiarezza le sue intenzioni) che per il suo contenuto (non è necessario che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, essendo sufficiente che l’interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l’individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte), e questo soprattutto nel caso in cui il cliente si trovi nella necessità (come nel caso del successore) di ricostruire una situazione pregressa a lui ignota e cui non ha avuto personalmente parte.