I benefici di cui all’art 2 d.l. 185/2008 – secondo cui “L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato applicando il tasso maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto” – si applicano ai mutuatari che hanno stipulato entro il 31 ottobre 2008 un mutuo che non sia a tasso fisso per l’intera durata dell’ammortamento. La formula «mutui a tasso non fisso» di cui al suddetto art. 2, infatti, non deve essere intesa come limitata ai soli finanziamenti a tasso variabile, dovendo ricomprendere anche il caso di specie di mutuo a tasso misto, a nulla rilevando l’applicazione del tasso fisso per un determinato periodo.