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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


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Dossier

Apertura di credito | Accordo ABI–imprese | Sospensione dei debiti delle PMI verso il sistema creditizio

Collegio di Roma, 16 luglio 2010, n.758

29 Giugno 2011

 

Se è vero che, ai sensi dell’accordo ABI–imprese in materia di sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio, “sono ammissibili alla richiesta di sospensiva del pagamento le rate, per la parte di quota capitale, dei finanziamenti bancari a medio e lungo termine (mutui) e delle operazioni di leasing finanziario (…)” (cfr. Circolare ABI, 4 agosto 2009), lo stesso “ha validità (anche) per le operazioni che presentano caratteristiche pari a quelle descritte nell’Avviso stesso o migliorative di queste nei confronti del cliente della banca, a prescindere dalle modalità tecniche utilizzate” (cfr. Circolare ABI, 6 agosto 2009). Ne consegue che il suddetto accordo ABI–imprese deve ritenersi applicabile al contratto di finanziamento nella forma tecnica dell’apertura di credito in conto corrente a durata decennale, da ricondursi quindi fra quelli a lungo termine, il quale si caratterizzi per l’utilizzo istantaneo della somma messa a disposizione dalla banca e sua restituzione in rate trimestrali nonché per la concessione di garanzia ipotecaria (differente, all’evidenza, l’ipotesi in cui l’apertura di credito fosse stata concessa con la possibilità di utilizzo variabile nel tempo mediante ricostituzione da parte del cliente, poi parziale o totale, della somma disponibile).


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Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


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