Nell’esecuzione dei rapporti contrattuali con la clientela la banca deve attenersi al principio di buona fede (ex art. 1375 c.c.), che impone a ciascuna parte l'adozione di comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del “neminem laedere”, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte. In tal senso, non appare in linea con tale criterio l’aver richiesto al cliente garanzie, sia reali che personali, cumulativamente azionabili, per un valore complessivo di varie volte superiore all’ammontare del credito garantito.