La richiesta di chiusura del conto corrente non può essere disattesa dall’intermediario per la presenza di saldi debitori, considerato il diritto di recesso riconosciuto al correntista dagli artt. 1845, terzo comma, e 1855 cod. civ.. Tale diritto di recesso risulta rafforzato dall’art. 10, comma 2, del d.l. 4.7.2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4.8.2006, n. 248 che, nell’attribuire al cliente il diritto di recesso dai contratti di durata senza penalità e senza spese di chiusura, non condiziona l’estinzione del contratto a previo pagamento di eventuale saldo debitore a carico del recedente.