In caso di frode informatica riconducibile alla categoria del c.d. phishing, non è ascrivibile alcuna responsabilità dell’intermediario abbia provveduto a mettere a disposizione della clientela, nell’ambito del servizio di home banking, alcune innovative modalità di autenticazione degli ordini e di comunicazione della ricezione degli stessi di cui il cliente però ha deciso di non avvalersi (nel caso di specie, la banca aveva offerto ai clienti, nell’ambito dell’attività di home-banking, un nuovo sistema di sicurezza consistente nell’autenticazione delle operazioni dispositive di conto corrente mediante la chiamata ad un numero verde dal cellulare del cliente: di tale sistema il cliente non aveva richiesto l’attivazione).