In relazione alla domanda di ripetizione dell’indebito pagamento effettuato in sede di estinzione anticipata e il risarcimento del danno derivante dalle segnalazioni in CRIF, legittimato passiva è la società finanziaria del medesimo gruppo per la quale la banca (resistente) svolge l’attività di collocamento dei prodotti presso la propria rete, curandone l’istruttoria, il perfezionamento sotto il profilo contrattuale e la conseguente erogazione, dovendo, per converso, affermarsi il vizio di legittimazione passiva in capo alla banca (resistente) con la cui intermediazione i contratti di finanziamento sono stati conclusi. In tal senso rileva il fatto che fosse la società finanziaria a valutare il merito creditizio, assumendosi il rischio di credito, e a provvedere alla gestione delle morosità e dei recuperi, restando a carico dell’intermediario convenuto solo i rischi di natura operativa, concernenti l’identificazione dei richiedenti, la completezza e l’autenticità della documentazione prodotta oltre che l’erogazione del prestito al legittimo beneficiario.