Con riferimento all'esecuzione di un’operazione pronti contro termine richiesta dal cliente a fronte della provvista fornita dal medesimo alla banca tramite versamento in conto di assegno bancario, deve considerarsi contrario ai principi di correttezza e buona fede il comportamento della banca laddove risulti che la provvista per l’effettuazione della suddetta operazione di pronti contro termine sia stata fornita all’intermediario tramite assegno bancario fuori piazza accreditato con valuta 21 aprile 2008, mentre l’operazione sia stata eseguita dall’intermediario con valuta 18 aprile 2008, causando così uno scoperto sul conto produttivo di interessi passivi, commissioni e spese.