E' nulla per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto la clausola contenuta nel contratto di conto corrente la quale non definisca le modalità di calcolo della “Commissione di massimo scoperto”, ma si limiti ad indicare un’aliquota dello 0,20% da applicarsi sia sullo “scoperto garantito” che allo “scoperto non garantito”. Ne consegue il diritto del cliente alla ripetizione di quanto indebitamente versato.