In difetto di una diversa volontà fra le parti che emerga in sede contrattuale deve escludersi la sussistenza di un collegamento negoziale fra un contratto di mutuo e la polizza assicurativa di protezione del credito stipulata, in via facoltativa, dal cliente contestualmente al contratto di finanziamento. Ne consegue che deve ritenersi illegittimo il comportamento dell'intermediario il quale esegua un'operazione di estinzione anticipata parziale del mutuo senza avere ricevuto dal cliente alcuna precisa istruzione al riguardo, bensì sulla base di un presunto collegamento negoziale fra i due contratti.