L’art. 45 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 riconosce il diritto dei giranti, del traente e degli altri obbligati ad agire in regresso, qualora l’assegno non sia pagato all’atto della sua presentazione, purché tale rifiuto al pagamento sia constatato, alternativamente, (i) con atto autentico, (ii) con dichiarazione del trattario scritta sull’assegno bancario con l’indicazione del luogo e del giorno della presentazione, ovvero (iii) con dichiarazione di una stanza di compensazione datata e attestante che l’assegno bancario le è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato. Deve ritenersi quindi conforme a tale regime normativo il comportamento della banca la quale abbia tempestivamente prescelto la soluzione sub (iii) esaurendo, con ciò, gli specifici oneri a proprio carico. Viceversa, come la relativa constatazione del mancato pagamento ad opera della Stanza di Compensazione di Milano non è stata rilasciata avendo quest’ultima certificato la mancanza della “serie continua di girate”. Quest’ultima certificazione deve dunque ritenersi assorbente di qualsivoglia contestazione rivolta dal cliente nei confronti della banca relativamente alla mancata levata del protesto sull’assegno, che viceversa si è verificata per effetto, non già, di una condotta della banca, bensì a causa di un accertamento compiuto dal soggetto per legge deputato al rilascio della dichiarazione ai sensi dell’art. 45, comma 1°, n. 3 del R.D. sopra richiamato.