Deve escludersi che la banca abbia in qualche modo generato un legittimo affidamento della cliente in ordine alla genuinità dei titoli negoziati poi risultati contraffatti laddove risulti documentato il fatto che la banca avesse apposto sulla somma in questione un “blocco di disponibilità” ancora esistente nell’ottobre del 2009 (poi rimosso in seguito a specifica richiesta della cliente in quanto ormai inutile all’esito del completamento dell’operazione di negoziazione).