Nel caso in cui nel Foglio informativo non vi sia evidenza dei costi applicati per i casi di restituzione di effetti ritornati insoluti, essendo viceversa prevista la commissione applicata in sede di negoziazione di cheques, deve ritenersi che, relativamente alle spese sostenute per la negoziazione dei titoli poi risultati contraffatti e delle spese addebitate in seguito allo storno delle somme dei singoli titoli resi impagati, alla cliente vanno sicuramente riconosciute le spese addebitate in sede di restituzione degli effetti risultati insoluti, mentre, in relazione alla commissione di negoziazione, la sua ricorrenza nel foglio informativo vigente all’epoca dei fatti è sufficiente a rendere opponibili alla cliente ricorrente le condizioni contrattuali ivi specificate.