L'Arbitro Bancario Finanziario è competente a decidere della controversia avente ad oggetto un errore segnaletico in Centrale Rischi che abbia avuto luogo prima del 1.1.2007, termine di riferimento retroattivo per la collocazione storica di eventi sottoponibili al giudizio di ABF (cfr. Disp. Banca d’Italia 18.6.09 – Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari: in breve “Regolamento ABF” – Sez. I, § 4), laddove tale errore sia proseguito fin dopo il 1.1.2007. In tale ipotesi, infatti, la condotta denunciata, quanto meno in termini di reiterazione e continuazione della medesima, rientra nel termine retroattivo sopraindicato.