In ordine ad operazioni fraudolente compiute con la carta bancomat, si presume la responsabilità gravemente colposa del cliente il quale, fornendo una generica denunzia di smarrimento della carta “in data e luogo imprecisato”, ha offerto la prova inequivocabile di non avere custodito con la necessaria diligenza la carta e il documento contenente il codice in palese violazione delle disposizioni contrattuali che gli imponevano di custodire con ogni cura la carta e – separatamente – il PIN, con la conseguente addebitabilità di tali operazioni al cliente per intero.