Il pegno irregolare condivide, della figura regolare, la funzione di garanzia, ma da quella si differenzia per alcuni innegabili caratteri di specificità che riguardano il profilo effettuale del negozio e che consentono di realizzare più intensamente la funzione di garanzia. Questi profili sono da individuare, in particolare, nel fatto che il negozio realizza, da un lato, un vero e proprio trasferimento di proprietà delle cose attribuite in garanzia, e, dall’altro, nella circostanza che il soddisfacimento dell’interesse creditorio avviene, al di fuori del meccanismo regolato dagli artt. 2796-2798, che presuppone l’altruità delle cose ricevute in pegno, attraverso il meccanismo della compensazione automatica (nel caso di specie, a fronte di un preteso debito di restituzione della somma versata (che sarebbe sorto per effetto della “chiusura” del portafoglio garantito), il Confidi aveva eccepito la compensazione con un preteso credito derivante da “insolvenze” non puntualmente definite nei loro importi).