Laddove il contratto di mutuo che preveda che “la ditta mutuataria accorda specificamente alla Banca la facoltà di modificare i punti di maggiorazione del tasso di interesse originario o modificato dalla banca […] rispettando, in caso di variazione sfavorevole al cliente, le disposizioni relative alla trasparenza”, la proposta modifica unilaterale delle condizioni economiche consistente nell’aumento dello spread deve rispettare il termine di preavviso di trenta giorni previsto dall'art. 118 TUB. In difetto, lo stesso art.118 TUB, prevede che le variazioni sfavorevoli al cliente devono ritenersi inefficaci.