Laddove il contratto di mutuo che preveda che “la ditta mutuataria accorda specificamente alla Banca la facoltà di modificare i punti di maggiorazione del tasso di interesse originario o modificato dalla banca […] rispettando, in caso di variazione sfavorevole al cliente, le disposizioni relative alla trasparenza”, la proposta modifica unilaterale delle condizioni economiche consistente nell’aumento dello spread deve essere sorretta ex art. 118 TUB dall'indicazione di un giustificato motivo a pena di inefficacia. Non rispetta tale obbligo di informazione l'intermediario che si limiti a giustificare l'aumento dello spread in funzione del deteriorarsi dello scenario macroeconomico, ed in particolare riconducendolo al “peggioramento del contesto economico globale avvenuto negli ultimi mesi nonché della forte riduzione della forbice dei tassi, a seguito di una riduzione del costo della raccolta non proporzionale a quanto avvenuto per i prestiti concessi, che ha determinato la perdita di sostenibilità economica della operazione di finanziamento”.