Nel caso in cui gli eredi avrebbero potuto facilmente rilevare che nella dichiarazione di successione originariamente presentata all’erario non vi era menzione del rapporto del de cuius con la banca, gli stessi non possono pretendere che le conseguenze pregiudizievoli di tale omissione (ovvero le spese che si sono successivamente rese necessarie per integrare la dichiarazione di successione) vengano sopportate dall’intermediario, il quale non può essere chiamato a rispondere di un danno che non abbia concorso a causare.