In caso di segnalazione presso la CRIF del nominativo del cliente, laddove la peculiare dinamica dell’esecuzione del rapporto contrattuale sia caratterizzata dalla dimostrata abitualità del ritardo nei pagamenti da parte dl cliente, deve escludersi che il preavviso di segnalazione in CRIF, di cui viene addotta la mancata ricezione, avrebbe potuto orientare diversamente il suo comportamento, quale nei fatti concretamente tenuto. In tal senso, deve escludersi la ricorrenza di un danno risarcibile quale conseguenza diretta di una eventualmente lamentata mancanza del preavviso di iscrizione in CRIF.