Sussiste la colpa concorrente del cliente ex art. 1227 c.c. laddove lo stesso non dimostra di avere custodito con la necessaria diligenza i codici di accesso al conto on line (la password, ad esempio, andava cambiata al primo accesso, ma il cliente afferma di non aver effettuato disposizioni, salvo poi dichiarare di avere consultato il conto tramite il canale telematico) e, soprattutto, non vi sia prova delle reiterate richieste che il cliente avrebbe inoltrato alla banca per ottenere sistemi di sicurezza aggiuntivi (disponibili, seppure non obbligatori), che con buona probabilità avrebbero impedito il verificarsi del lamentato evento fraudolento.