L’Arbitro Bancario Finanziario non può in alcun caso imporre all’intermediario di applicare determinate condizioni contrattuali ad un rapporto in corso, in assenza di una norma – di legge o comunque contrattuale – che riconosca al cliente il diritto di poterne fruire. Infatti, l’applicazione o meno di determinate condizioni contrattuali ad un determinato rapporto è frutto di una libera scelta dell’intermediario – in coerenza del resto con il principio fondamentale dell’autonomia privata – sicché, salva l’ipotesi di norma che a tanto espressamente autorizzi, all’organo (giurisdizionale o meno che sia) chiamato a conoscere del medesimo e delle vicende che vi hanno dato causa non è dato intervenire con provvedimenti tali da modificare autoritativamente la disciplina del rapporto in essere tra le parti.