Le disposizioni regolamentari di attuazione dell’art. 128-bis TUB, allorché escludono la possibilità di portare all’esame dell’ABF questioni già sottoposte all’autorità giudiziaria, deve essere intesa in stretta correlazione con l’attitudine dell’intervento di quest’ultima ad assicurare tutela all’interesse individuale vantato dalla parte istante e che potrebbe trovare eguale soddisfazione attraverso il procedimento avanti codesto Arbitro. Ciò che, allora, esclude all’evidenza qualsiasi preclusione allorché il ricorrente si sia limitato solo ad investire la polizia giudiziaria per gli accertamenti di relativa competenza, e poi meno che mai rispetto alla fase delle indagine da parte della Procura che ancora non abbiano messo capo ad alcun esito processualmente rilevante sul piano penale.