Con riferimento a rapporti o servizi che, per loro natura, coinvolgano l’attività di più d’un intermediario – come nel caso di un'operazione di bonifico, che coinvolge necessariamente l’attività della banca ordinante e di quella ricevente, atteso che soltanto la combinazione delle due attività può realizzare il servizio bancario richiesto – risulta un fuor d’opera limitare la definizione di “cliente” al solo rapporto con la banca ordinante; e ciò per la semplice ragione che il detto rapporto costituisce soltanto un segmento, privo di autonomia, del servizio bancario che viene richiesto da chi ordina il bonifico su propri fondi. Da tali premesse discende dunque che l’essere “cliente” della banca ordinante è di per sé condizione sufficiente per l’accesso all’ABF, e ciò anche qualora, come nel caso, il ricorrente si dolga poi di comportamenti della banca ricevente.