Deve riconoscersi la responsabilità della banca laddove appaia incontrovertibile che, pur avendo questa adottato determinati accorgimenti tecnici allo scopo di proteggere la sicurezza nell’uso della rete per l’esecuzione da parte dei clienti di operazioni sui propri conti correnti (c.d. internet banking o home banking), ciononostante, all’epoca dei fatti controversi, la tecnologia aveva già messo a disposizione dispositivi più raffinati, sicuri ed affidabili di quelli in concreto adottati e perciò maggiormente adeguati rispetto all’obiettivo suddetto in quanto capaci di offrire al cliente un terzo livello di protezione, come le serie numeriche casuali e random, generate da dispositivi automatici quali chiavette o token, digipass, et similia.