L’art. 4 (modalità di raccolta e registrazione dei dati), comma 7, del “Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi operativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo”, il quale prevede che “Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie […]” deve essere inteso nel senso che lo stesso non preveda alcun obbligo formale riferito alla comunicazione del preavviso (nel caso di specie, il Collegio ha respinto le domande del ricorrente che, non contesta di aver ricevuto il preavviso, si limitava ad eccepire che l’intermediario non lo avesse spedito con “regolare raccomandata”).