E' inammissibile il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario che sia diretto contro le due società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie, essendo esse prive di legittimazione passiva in quanto non rientranti nella nozione di intermediario come definita nelle disposizioni relative all’ABF. Gli intermediari, infatti, cui si applicano i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all’art. 128-bis TUB sono individuati nelle categorie previste dall’art. 1, lett. c), della delibera CICR 29.7.2008, n. 275, cui si aggiungono ora, ex art. 40 del d.lgs. 27.1.2010, n. 11, gli istituti di pagamento.