Il rispetto dell’art. 4, comma 7, del codice deontologico di cui al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 16.11.2004 n. 8. – il quale dispone che “Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’interessato circa l’ imminente segnalazione di dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie”, al fine evidente di consentire al debitore di eliminare il presupposto della segnalazione eseguendo tempestivamente il pagamento di quanto dovuto – costituisce, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del d. lgs. n. 196/2003, condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali da parte di soggetti privati e pubblici. Sebbene il suddetto art. 4, comma 7, non preveda testualmente l’invio del preavviso mediante raccomandata, deve ritenersi che la spedizione mediante raccomandata si renda necessaria sulla base delle disposizioni generali di cui agli artt. 1334 e 1335 cod. civ., al fine di garantire la certezza e l’ effettività della ricezione del preavviso di segnalazione da parte dell’interessato.