Il rispetto dell’art. 4, comma 7, del codice deontologico di cui al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 16.11.2004 n. 8. – il quale dispone che “Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’interessato circa l’ imminente segnalazione di dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie”, al fine evidente di consentire al debitore di eliminare il presupposto della segnalazione eseguendo tempestivamente il pagamento di quanto dovuto – costituisce, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del d. lgs. n. 196/2003, condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali da parte di soggetti privati e pubblici (nel caso di specie il Collegio ha ritenuto che l’avvertenza contenuta nella diffida secondo cui “nulla ricevendo entro tale data, procederemo senza ulteriori avvisi alla tutela giudiziale dei nostri interessi” non possa dirsi rispondente al precetto di cui al citato art. 4, comma 7, il quale, nel prevedere che l’ avvertimento circa l'imminente registrazione dei dati sia effettuato anche unitamente a solleciti o altre comunicazioni, richiede evidentemente che l’ avvertimento stesso sia esplicito).