A seguito della surrogazione del nuovo mutuante nella posizione dell’originario creditore, il primo contratto di finanziamento si estingue e il secondo contratto di finanziamento regola in via esclusiva il rapporto con il debitore, con il permanere solo delle garanzie già costituite a favore del primo. Ne consegue che, in caso di surroga di un mutuo il cui ammortamento sia sospeso per effetto delle normativa sull’“emergenza Abruzzo” ( art. 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.4.2009, n. 3754 e art. 6 del d.l. 28.4.2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 26.6.2009, n. 77, la quale ha disposto in favore dei soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6.4.2009 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti per un certo periodo), l’esercizio del diritto di surrogazione da parte del cliente comporta una rinuncia al beneficio della sospensione delle rate, sicché si ritiene che in sede di estinzione anticipata del debito verso la banca originaria le rate sospese, comprensive della quota capitale e della quota interessi, devono essere pagate.