Deve ritenersi irricevibile il ricorso promosso avanti l’Arbitro Bancario Finanziario avente ad oggetto una questione già sottoposta al vaglio da parte dell’autorità giudiziaria ordinaria, la quale ha già emesso decreto ingiuntivo munito di provvisoria esecuzione nei confronti del Ricorrente in seguito alla richiesta formulata dalla Banca per il recupero del credito di cui al ricorso. In tal senso rileva quanto previsto dall’art. 2, comma 6, della Deliberazione CICR del 29 luglio 2008, n. 275, e delle Disposizioni applicative emanate dalla Banca d’Italia (Sez. I, 1.4), secondo cui “non possono essere proposti ricorsi (all’ABF) inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria”.