Seppur l’erogazione o meno di un mutuo, l’autorizzazione di un accollo privativo e ristrutturazione del debito siano atti negoziali ove la manifestazione della volontà perfezionativa è da ritenersi assolutamente libera e, allora, discrezionale, la relativa trattativa non possa prolungarsi per un periodo eccessivamente lungo senza valide, giustificate, evidenziate ragioni. Come chiaramente statuito dall’art. 1337 c.c., infatti, le parti nello svolgimento delle trattative devono comportarsi secondo buona fede, da interpretarsi in senso oggettivo, sicché non è necessario un particolare comportamento soggettivo di malafede per la sussistenza di una responsabilità, ma è necessario e sufficiente anche il comportamento non intenzionale o meramente colposo della parte che, senza giusto motivo, mantiene vivo l’affidamento della controparte sulla futura conclusione del contratto per un periodo assolutamente incongruo rispetto agli usi, qui commerciali, per l’affare. Rappresenta un'aggravante la consapevolezza della banca circa l’importanza per il cliente dell’assetto negoziale ricercato dal che – sempre alla luce del precetto di buona fede nelle trattative – maggiore avrebbe dovuta essere l’attenzione al caso trattato e la rapidità di una risposta, anche negativa, anche in ragione del fatto che l’ingiustificato prolungamento delle trattative ha impedito al cliente di rivolgersi ad altra struttura per la ricerca di una differente soluzione.