Nel caso in cui al momento dell’apertura della successione la Banca abbia dichiarato che i titoli, pur essendo intestati ad uno (soltanto) degli eredi, erano inseriti in un “deposito a custodia con firme congiunte a due nominativi”, tale precisazione lascia supporre che non fosse stato attribuito ai cointestatari del rapporto il potere di operare disgiuntamente e che doveva quindi escludersi che essi potessero singolarmente disporre del deposito con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri. Possibilità comunque negata, in via generale, dalla stessa disciplina convenzionale per gli eredi del cointestario, per i quali si prevede che essi possano effettuare atti dispositivi con il concorso di tutti i coeredi (Circ. A.B.I., LG. 000906, 25 gennaio 2005, Condizioni generali, art. 9; Sez. V, art. 9).