Il contratto di finanziamento e quello di assicurazione concreta una fattispecie di “collegamento negoziale”, espressione, come è noto, riferibile al meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non attraverso un singolo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. Fra i contratti collegati, quindi, si determina un vincolo di reciproca dipendenza, tale che le sorti dell’uno sono legate a quelle dell’altro. Ne consegue che l’estinzione anticipata del finanziamento, con il pagamento da parte del cliente dell’intero importo residuo, comporta lo scioglimento altresì del contratto assicurativo che non ha più ragion d’essere, essendo venuta meno, con l’adempimento del debito nei confronti del finanziatore, l’esigenza di tutela dell’interesse di quest’ultimo alla conservazione della copertura assicurativa.