La sussistenza della colpa grave o di altro inadempimento del titolare della carta rispetto agli obblighi di custodia della carta e del PIN non può desumersi dalla mera circostanza che l’utilizzo della carta ai fini di prelievo degli importi contestati sia stato accompagnato dalla digitazione del PIN da parte del terzo. È noto infatti che le tecniche di acquisizione dei codici identificativi personali, necessari per l’utilizzo delle carte di pagamento, sono sempre più sofisticate e tali da rendere possibile l’acquisizione di tali dati da parte di terzi a prescindere da qualsiasi forma di negligenza del titolare della carta; anche perché possono essere carpite, oltre che dalle postazioni dei singoli utenti, dagli archivi delle banche e degli esercizi commerciali con i quali essi entrano in contatto, come pure dalle reti telematiche sulle quali transitano i flussi di informazioni.