Deve ravvisarsi in capo al cliente la colpa grave nell’adempimento degli obblighi contrattuali circa la cura con la quale avrebbe dovuto conservare il PIN, in luogo separato e segreto rispetto a quello in cui era in custodia la carta, laddove le tre operazioni abusive furono compiute a minima distanza di tempo dalla commissione del furto sicché il convincimento che l’autore della sottrazione, raggiunta la postazione in cui effettuare le operazioni, non perse tempo nel reperire il pin della carta. Circostanza questa che attesta, in misura eloquente, la violazione degli obblighi di custodia e di diligenza del cliente.