E' fondata l'eccezione relativa al Difetto di legittimazione passiva laddove il ricorrente chieda il rimborso di commissioni percepite da un soggetto giuridico appartenente al medesimo gruppo bancario dalla banca convenuta, la quale si è limitata a prestato un’attività di intermediazione fra il cliente e tale diverso soggetto. In tal senso, le parti del contratto restano il cliente, da un lato, e il soggetto terzo presentato dalla banca, dall’altro lato, con la conseguenza che le eventuali doglianze del primo relative al rapporto in essere non possono che essere fatte valere direttamente nei confronti del secondo soggetto.