Indimostrata la possibilità che le operazioni potessero essere effettuate abusivamente senza la conoscenza del PIN, deve ritenersi accertata in modo univoco la palese violazione, da parte della cliente, dell’obbligo di custodire segretamente e separatamente dalle carte il relativo PIN. Ne consegue che, laddove le norme contrattuali si ispirino al principio giuridico di autoresponsabilità in forza del quale il contraente che, nella esecuzione del contratto, non osservi la ordinaria diligenza subisce le conseguenze pregiudizievoli della condotta colpevole, la oggettiva inosservanza delle citate regole contrattuali integra la colpa grave a carico del cliente.