Quando due contratti, nella specie quello di fornitura e quello di credito al consumo, sono collegati in senso funzionale, le vicende estintive e/o modificative inerenti all’uno dei due contratti si ripercuotono sull’altro. Il riferimento al rapporto di esclusiva richiesto dall’art. 42 cod. cons. – secondo cui "Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabilità si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito" – deve dunque essere inteso non già come limite alla tutela del consumatore ma come protezione supplementare offerta al consumatore nei riguardi del creditore, che si aggiunge alle azioni che il consumatore può già esercitare sulla base delle disposizioni nazionali applicabili ad ogni rapporto contrattuale. Ne consegue che il rifiuto opposto dall’intermediario fondato sulla clausola n. 21 delle “Condizioni generali comuni Prestito Finalizzato e Carta” sottoscritto dal finanziato secondo cui “In assenza di accordi di esclusiva con il Convenzionato, non possono essere opposte [alla società] le eccezioni relative al rapporto di compravendita intervenuto tra il Convenzionato ed il Cliente/Titolare, incluse quelle relative alla destinazione della somma da parte del convenzionato ed alla Consegna del bene”, che l’intermediario stesso asserisce essere coerente con il disposto dell’art 42 del cod.cons., non risulta conforme al contesto normativo così come sopra delineato.